Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 03/08/1998 n. 309

6. Il riconoscimento di cui al comma 1 può avvenire solo se è comprovato che il laboratorio soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento in relazione al tipo di attività esercitata. Tuttavia, nel caso in cui un laboratorio che abbia avanzato richiesta di riconoscimento sia integrato in uno stabilimento già riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 503, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 537, o del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996 n. 607, è consentito che i locali, le attrezzature e gli impianti predisposti per il personale, nonchè tutti i locali che non presentanorischio di contaminazione delle materie prime o dei prodotti non confezionati possano essere in comune con il predetto stabilimento.

7. Le spese connesse con la procedura di riconoscimento di cui al presente

articolo sono a carico dei titolari dei laboratori di produzione secondo tariffe e modalità stabilite dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990 n. 407.

Art. 9 - Controlli veterinari

1. I laboratori di produzione devono restare sotto il controllo del veterinario ufficiale che procede alla loro ispezione e controllo secondo le seguenti frequenze:

a) per i laboratori annessi a laboratori di sezionamento, almeno una volta al giorno;

b) per i laboratori che fabbricano i prodotti di cui all'articolo 3, almeno una volta al giorno, durante la produzione delle carni macinate;

c) per gli altri laboratori di produzione, in funzione delle dimensioni dello stabilimento, del tipo di prodotto preparato, del sistema di valutazione dei rischi, nonchè delle garanzie di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Il veterinario ufficiale può accedere liberamente e in qualsiasi momento:

a) a tutte le parti dello stabilimento per accertare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento;

b) in caso di dubbi sull'origine delle carni, ai documenti contabili che permettano di risalire al macello di origine e allo stabilimento di origine della materia prima;

c) ai risultati dell'autocontrollo di cui all'articolo 7, ivi compreso il risultato dei controlli sulle materie prime, per verificare il rispetto dei criteri fissati negli allegati II e IV. I dati informatici devono essere stampati su richiesta del veterinario ufficiale.

3. Il veterinario ufficiale deve:

a) procedere ad analisi regolari dei risultati dei controlli previsti dall'articolo 7; sulla base dei risultati ottenuti può far effettuare esami complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti;

b) predisporre una relazione sui risultati relativi alla lettera a), le cui conclusioni o raccomandazioni devono essere portate a conoscenza del soggetto di all'articolo 7, comma 1, che deve rimediare alle carenze riscontrate al fine di migliorare l'igiene.

4. Ai fini dei controlli, il veterinario ufficiale può essere coadiuvato da ausiliari che soddisfano i requisiti professionali previsti nell'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286, e nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 503, e loro successive modifiche.

5. Qualora durante un controllo effettuato conformemente al capitolo V dell'allegato I il veterinario ufficiale accerti, dagli esiti degli esami di laboratorio svolti nell'ambito dell'autocontrollo, la ripetuta inosservanza dei criteri stabiliti agli allegati II e IV, esso rafforza le misure di controllo sulla produzione dello stabilimento in questione e può sequestrare le etichette e gli altri contrassegni che contengono il bollo di sanità di cui al capitolo VI dell'allegato I; se allo scadere del termine di quindici giorni non risultano ancora rispettati tali criteri, il veterinario ufficiale adotta tutte le misure appropriate per rimediare alle carenze constatate e, se necessario, prescrive la destinazione al trattamento termico dei prodotti dello stabilimento in questione. Se dette misure non sono sufficienti, il riconoscimento dello stabilimento viene sospeso.

6. Il veterinario ufficiale, qualora constati che le norme igieniche previste dal presente regolamento vengono disattese in maniera evidente o che viene intralciato il controllo sanitario:

a) interviene sulle modalità d'uso delle attrezzature e dei locali e adotta tutti i provvedimenti necessari, se del caso anche facendo rallentare il ritmo della produzione o facendo sospendere temporaneamente il processo produttivo;

b) segnala tempestivamente al Ministero della sanità, ai fini della sospensione del riconoscimento, eventualmente limitato al tipo di produzione in questione, l'insufficienza dei provvedimenti di cui alla lettera a) o dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g).

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se il soggetto di cui all'articolo 7, comma 1, non pone rimedio alle carenze constatate entro il termine stabilito dal veterinario ufficiale, il Ministero della sanità provvede alla revoca del riconoscimento.

8. Il Ministero della sanità è tenuto a conformarsi alle conclusioni di un eventuale controllo effettuato conformemente all'articolo 10 informando della sospensione o della revoca del riconoscimento gli altri Stati membri e la Commissione europea.

9. In caso di ripetute carenze il controllo è rafforzato e, se del caso, le etichette, i sigilli o altri supporti su cui e apposto il bollo sanitario sono sequestrati.

10. Le spese connesse con l'applicazione del presente articolo sono a carico del titolare del laboratorio di produzione.

11. I commi 5, 6 e 7 si applicano fatte salve le norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, e alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 10 - Controlli veterinari comunitari

1. Il Ministero della sanità, la regione o provincia autonoma e l'azienda unità sanitaria locale assicurano, ciascuna per la parte di propria competenza, l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 11 - Controlli negli scambi

1. Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli negli scambi ed ai conseguenti provvedimenti, nonchè alle misure di salvaguardia da applicarsi da parte dell'autorità competente, si applicano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28, e successive modifiche.

Art. 12 - Aggiunta di additivi

1. L'eventuale aggiunta di additivi alle carni macinate o alle preparazioni di carne contemplate dal presente regolamento deve essere effettuata nel rispetto del decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996 n. 209, e successive modifiche.

Art. 13 - Importazioni

1. Le carni macinate e la preparazione di carni in attesa che, in sede comunitaria vengano definiti gli elenchi dei Paesi terzi e dei laboratori di produzione nonchè le eventuali condizioni sanitarie specifiche possono essere importate solo se:

a) sono state surgelate nel laboratorio di produzione di origine;

b) provengono da un Paese terzo o parte di esso dal quale non sono vietate le importazioni per motivi di polizia sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n. 558, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 503, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992 n. 231, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996 n. 607, e loro successive modifiche;

c) sono accompagnate da un certificato sanitario completato da un'attestazione firmata dal veterinario ufficiale del Paese terzo che certifichi che le carni macinate e le preparazioni di carni rispettano almeno i requisiti previsti, rispettivamente, all'articolo 3 ed all'articolo 5;

d) provengono da laboratori riconosciuti dal Ministero della sanità;

e) sono state sottoposte con esito favorevole ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 93.

2. Si applica il decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 93, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli da effettuare, il seguito da riservare a tali controlli nonchè le misure di salvaguardia da attuare.

Art. 14 - Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992 n. 227, è abrogato.

Art. 15 - Norme transitorie e finali

1. Il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero di riconoscimento, rilasciato agli stabilimenti ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992 n. 227, mantengono la loro va- lidità; tali stabilimenti tuttavia devono soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Le domande di riconoscimento presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992 n. 227, mantengono la loro validità ai fini della procedura di riconoscimento prevista all'articolo 8.

3. Gli stabilimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 537, e successive modifiche, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 dello citato decreto legislativo n. 537 del 1992 per la produzione di salsiccia fresca, possono continuare tale produzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 purchè entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento chiedano la convalida del riconoscimento ai fini del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1998 SCALFARO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro della sanità: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 4 Allegato I Capitolo Condizioni speciali di riconoscimento per i laboratori di produzione delle carni macinate Laboratori di produzione ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) Oltre che rispettare le condizioni generali stabilite nell'allegato I, capitolo I capitolo III, punti da 1 a 13 e 15 del D. Lgs. 18 aprile 94 n. 286, i laboratori di produzione devono comprendere almeno:

a) un locale separato dal laboratorio di sezionamento per le operazioni di macinazione e di confezionamento, dotato di un termometro con dispositivo di registrazione. Tuttavia il Ministero della Sanità può autorizzare la macinazione delle carni nel laboratorio di sezionamento, sempreché la macinazione sia effettuata in una zona specifica nettamente separata;

b) un locale per l'imballaggio, a meno che siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato I, capitolo XII, punto 63 del D. Lgs. 18 aprile 1994 n. 286;

c) un locale o dei contenitori per il magazzinaggio del sale;

d) impianti frigoriferi che garantiscano il rispetto delle temperature previste dal presente regolamento. Oltre che rispettare le condizioni generali previste nell'allegato A, capitolo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 537, le unità di produzione autonome devono comprendere almeno:

a) locali quali quelli previsti nell'allegato B, capitolo I, punto I del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 537 e;

b) locali quali quelli previsti al punto 1, lettera a) del presente capitolo. Per quanto riguarda l'igiene del personale, dei locali e del materiale degli stabilimenti si applicano le regole previste nell'allegato I, capitolo V del decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286. In caso di preparazione manuale il personale adibito alla produzione di carni macinate deve inoltre indossare una maschera bocco-nasale. Il veterinario ufficiale può altresì imporre di indossare guanti lisci, impermeabili, "usa e getta" o guanti di tipo analogo che possano essere puliti e disinfettati. Capitolo II Condizioni per la produzione di carni macinate Le carni devono essere esaminate prima della macinazione o del frazionamento, conformemente all'art. 7. Tutte le parti insudiciate o sospette sono tolte ed eliminate prima di procedere alla macinazione delle carni. Le carni macinate non possono essere ottenute con resti di sezionamento o di modanatura o con carni separate meccanicamente. In particolare esse non possono essere preparate con carni di cui all'articolo 7 e 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286, né con carni provenienti dalle seguenti parti di bovini, suini, ovini e caprini: muscoli della testa, esclusi i masseteri, e parte non muscolosa della linea alba, regione del carpo e del tarso, rimasugli di carne raschiati dalle ossa. I muscoli del diaframma - previa asportazione delle sierose - e quelli dei masseteri possono essere utilizzati soltanto allorché sia accertata l'assenza della cisticercosi. Le carni fresche non devono contenere frammenti ossei. Allorché le operazioni effettuate tra il momento in cui le carni sono introdotte nei locali di cui al capitolo I e il momento in cui il prodotto finito è sottoposto al processo di refrigerazione o surgelazione sono eseguite entro un termine massimo di un'ora, la temperatura al centro della massa deve essere di +7°C al massimo e la temperatura dei locali di produzione deve essere di +12°C al massimo. Il veterinario ufficiale può autorizzare un periodo di tempo superiore per determinati casi in cui l'aggiunta di sale sia giustificata da motivi tecnici, sempreché le norme sanitarie non siano pregiudicate da questa deroga. Se dette operazioni durano più di un'ora o più del periodo di tempo autorizzato dal veterinario ufficiale, le carni fresche possono essere utilizzate soltanto dopo che la temperatura al centro della massa sia stata riportata a +4°C, al massimo. Le carni macinate devono essere sottoposte a una sola surgelazione. Immediatamente dopo la produzione, le carni macinate debbono essere confezionate in modo igienico ed essere portate, previo imballaggio, alle temperature previste all'art. 3 comma 3, lettera c). Capitolo III Condizioni speciali di riconoscimento per i laboratori di produzione di preparazioni di carni Punto 1 I laboratori di produzione ai sensi dell'articolo 2, comma I, lettera d) devono almeno disporre di locali rispondenti ai requisiti di cui:

 

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